(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna  n.
                        84 del 25 marzo 2016) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
(Omissis). 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La presente legge disciplina  l'organizzazione  turistica  della
Regione  Emilia-Romagna  e  definisce  l'attivita'  della  Regione  e
l'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali territoriali  e
agli altri  organismi  interessati  allo  sviluppo  del  turismo  nel
rispetto dei principi di: 
    a)  sussidiarieta',  differenziazione  ed  adeguatezza  ai  sensi
dell'art. 118 della Costituzione; 
    b) integrazione tra  i  diversi  livelli  di  governo  garantendo
necessarie forme  di  cooperazione  e  procedure  di  raccordo  e  di
concertazione,  ai  fini  di  una  programmazione  coordinata  e  nel
rispetto delle norme della legge regionale  30  luglio  2015,  n.  13
(Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni  su
Citta' metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni); 
    c)  completezza,  omogeneita'  delle  funzioni,  unicita'   della
responsabilita' amministrativa.