(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 84 del 25 marzo 2016) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Finalita' 1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna e definisce l'attivita' della Regione e l'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali territoriali e agli altri organismi interessati allo sviluppo del turismo nel rispetto dei principi di: a) sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza ai sensi dell'art. 118 della Costituzione; b) integrazione tra i diversi livelli di governo garantendo necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e di concertazione, ai fini di una programmazione coordinata e nel rispetto delle norme della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Citta' metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni); c) completezza, omogeneita' delle funzioni, unicita' della responsabilita' amministrativa.